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Nuova Sabatini: novità dal 1° gennaio 2023

 

La misura Beni strumentali (“Nuova Sabatini”) è l’agevolazione messa a disposizione dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese.

L’agevolazione sostiene gli investimenti per acquistare o acquisire in leasing macchinari, attrezzature, impianti, beni strumentali ad uso produttivo e hardware, nonché software e tecnologie digitali.

Tra le principali novità apportate alla Nuova Sabatini dalla riforma operativa dal 1° gennaio 2023 troviamo:

  • Maggiorazione delle agevolazioni per gli investimenti green
  • Nuove disposizioni per le imprese che saturano il plafond di 4 milioni di euro
  • Rifinanziamento della misura con 150 milioni di euro per il periodo 2023-2026.

 

Quali sono i beneficiari della Misura?

 

Possono beneficiare dell’agevolazione le micro, piccole e medie imprese (PMI) che alla data di presentazione della domanda:

  • sono regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese o nel Registro delle imprese di pesca;
  • sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
  • non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
  • non si trovano in condizioni tali da risultare imprese in difficoltà;
  • abbiano sede legale o una unità locale in Italia; per le imprese non residenti nel territorio italiano il possesso di una unità locale in Italia deve essere dimostrato in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.

Sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie e assicurative.

Cosa finanzia?

  • I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per “impianti e macchinari”, “attrezzature industriali e commerciali” e “altri beni”, ossia a spese classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale alle voci B.II.2, B.II.3 e B.II.4 dell’articolo 2424 del codice civile, come declamati nel principio contabile n.16 dell’OIC (Organismo italiano di contabilità); a software e tecnologie digitali.  Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili a “immobilizzazioni in corso e acconti”
  • Gli investimenti devono soddisfare i seguenti requisiti:
    • autonomia funzionale dei beni, non essendo ammesso il finanziamento di componenti o parti di macchinari che non soddisfano tale requisito
    • correlazione dei beni oggetto dell’agevolazione all’attività produttiva svolta dall’impresa

 

Entità dell’agevolazione

Le agevolazioni consistono nella concessione da parte di banche e intermediari finanziari, aderenti all’Addendum alla convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, l’Associazione Bancaria Italiana e Cassa depositi e prestiti S.p.A., di finanziamenti alle micro, piccole e medie imprese per sostenere gli investimenti previsti dalla misura, nonché di un contributo da parte del Ministero rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti

L’investimento può essere interamente coperto dal finanziamento bancario (o leasing)

Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del “Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese” (istituito dall’art. 2, comma 100, lettera a, della legge n. 662/96)  fino all’80% dell’ammontare del finanziamento stesso, deve essere:

      • di durata non superiore a 5 anni
      • di importo compreso tra 20.000 euro e 4 milioni di euro
      • interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili

Il contributo del Ministero è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al:

        • 2,75% per gli investimenti ordinari
        • 3,575% per gli investimenti 4.0
        • 3,575  per gli investimenti green (in relazione a domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023). 

Beni 4.0

I beni materiali e immateriali rientranti tra gli investimenti c.d. “industria 4.0” che possono beneficiare del contributo maggiorato del 30% previsto della legge 232 dell’11 dicembre 2016 (legge di bilancio 2017), sono individuati all’interno degli allegati 6/A e 6/B alla circolare 15 febbraio 2017 n.14036 e s.s.mm.ii. Alla luce delle novità introdotte dall’articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), con circolare n. 269210 del 3 agosto 2018 si è provveduto ad adeguare l’elenco dei beni immateriali (allegato 6/B) in relazione ai quali può essere riconosciuta la misura massima del contributo.

Investimenti green

(per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023)

L’articolo 1, comma 227, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) ha disposto l’attribuzione di una specifica dotazione finanziaria nell’ambito delle risorse destinate alla misura Nuova Sabatini per investimenti a basso impatto ambientale da parte di micro, piccole e medie imprese.

Nello specifico, si tratta di «investimenti green» correlati all’acquisto, o acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, a basso impatto ambientale, nell’ambito di programmi finalizzati a migliorare l’ecosostenibilità dei prodotti e dei processi produttivi.

Per tali operazioni l’agevolazione è concessa alla PMI nella forma di un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento ad un tasso d’interesse annuo pari al 3,575 per cento.

In attuazione della predetta norma, il decreto interministeriale 22 aprile 2022 prevede, ai fini del riconoscimento del contributo maggiorato, il possesso di un’idonea certificazione ambientale di processo oppure di un’idonea certificazione ambientale di prodotto.

 

Fotovoltaico, agevolazioni solo se rientra in un programma di investimento più ampio

Sempre in questo tema, la riforma prevede anche che il singolo acquisto di un impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianto fotovoltaico, di cogenerazione, mini eolico o microgeneratori, ecc.), per risultare ammissibile, deve far parte di un più ampio programma di investimento che deve risultare organico e funzionale, nonché coerente con l’attività svolta dall’impresa, e riconducibile ad una delle tipologie di investimento previste nei regolamenti unionali applicabili per settore.

Fanno eccezione le imprese che svolgono attività di produzione di energia elettrica classificata con codice Ateco 35.11 e le imprese che svolgono attività agricola.

Novità per le imprese che saturano il plafond dei 4 milioni di euro

Altra importante novità riguarda le imprese che saturano il plafond dei 4 milioni di euro previsto dalla norma come tetto massimo dei finanziamenti richiedibili dalla singola impresa.

Con la riforma dello strumento, infatti, il conteggio del plafond sarà effettuato con riferimento all’importo complessivo dei finanziamenti già ammessi alle agevolazioni riferiti all’impresa beneficiaria, per i quali non siano ancora scaduti i termini di durata. In altre parole, una volta terminato l’utilizzo del finanziamento, il plafond a disposizione delle imprese si “ricaricherà”.

Novità anche per quanto riguarda il contratto di leasing, con la possibilità per le imprese che richiedono il finanziamento, o l’intermediario finanziario, di versare un acconto al fornitore (che dovrà essere oggetto di fattura) per bloccare il bene.

In caso di leasing finanziario, inoltre, l’impresa locataria deve esercitare anticipatamente, al momento della stipula del contratto, l’opzione di acquisto prevista dal contratto medesimo, i cui effetti decorrono dal termine della locazione finanziaria, fermo restando l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali.

 

Rifinanziamento della Misura con 150 milioni di euro per il periodo 2023-2026

Tra gli emendamenti presentati dal Governo in Commissione bilancio nella giornata del 19 dicembre è arrivato anche il tanto atteso rifinanziamento della misura, con 150 milioni di euro che il Governo recupererà dal Fondo per lo sviluppo delle Pmi del settore aeronautico e della green economy, rimasto inattuato.

Nel dettaglio, l’emendamento stanzia 30 milioni di euro per il 2023 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.

Si tratta di meno di un terzo del fabbisogno stimato dai tecnici del ministero delle Imprese e del made in Italy.

La relazione tecnica che accompagna l’emendamento, tuttavia, specifica che lo stanziamento, alla luce dell’assorbimento di risorse del 2021 e dei primi nove mesi del 2022, dovrebbe comunque riuscire a garantire continuità alla misura.

L’emendamento contiene anche la proroga di ulteriori sei mesi – per un totale quindi di 18 mesi – del termine per l’ultimazione degli investimenti oggetto dei finanziamenti agevolati stipulati dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.

 

 

 

Link alla Documentazione Ufficiale

Circolare direttoriale 6 dicembre 2022, n. 410823

Nuova Sabatini – MISE

 

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