Credito d’imposta Formazione 4.0
La misura è volta a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
Come previsto dal Decreto Aiuti, aumentano le aliquote del credito previste dal Piano Transizione 4.0, che passano dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie. La maggiorazione non riguarda invece le grandi aziende per le quali resta fissata al 30%.
La maggiorazione si applica ai progetti di formazione intrapresi dopo l’entrata in vigore del decreto legge, a partire dal 18 maggio 2022.
Restano invariati i limiti di beneficio annuo per singola azienda beneficiaria, che restano fissati a 300 mila euro per le piccole imprese, 250 mila euro per le medie imprese e a 250 mila euro per le grandi imprese.
In base a quanto stabilito dal Decreto, per poter beneficiare delle maggiorazioni devono essere rispettate una serie di condizioni:
– le attività formative devono essere erogate da soggetti qualificati esterni all’impresa, si considerano tali i centri di competenza ad alta specializzazione di cui all’articolo 1, comma 115, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e gli European Digital Innovation Hubs;
– deve essere preventivamente accertato il livello di competenza sia di base e sia specifica dei destinatari delle attività formative;
– il soggetto formatore deve stabilire il contenuto e la durata delle attività formative, di durata complessiva non inferiore a 24 ore;
– l’applicazione della maggiorazione è subordinata al superamento di un test finale da parte del dipendente partecipante al corso;
– i corsi potranno essere svolti anche in modalità e-learning.
Tematiche Formazione 4.0
I temi su cui verte la formazione 4.0 sono:
– big data e analisi dei dati;
– cloud e fog computing;
– cyber security;
– simulazione e sistemi cyber-fisici;
– prototipazione rapida;
– sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (rv) e realtà aumentata (ra);
– robotica avanzata e collaborativa;
– interfaccia uomo macchina;
– manifattura additiva (o stampa tridimensionale);
– internet delle cose e delle macchine;
– integrazione digitale dei processi aziendali.
RICORDIAMO CHE, con riferimento ai progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50, che non soddisfino le condizioni previste dall’art. 22, comma 1, del citato decreto, le misure del credito d’imposta sono rispettivamente diminuite al 40% e al 35%.
La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi Sannuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.
Spese ammissibili
SONO AMMISSIBILI al credito d’imposta le seguenti spese:
– spese di personale relative ai formatori per le ore di partecipazione alla formazione;
– costi di esercizio relativi a formatori e partecipanti alla formazione direttamente connessi al progetto di formazione, quali le spese di viaggio, i materiali e le forniture con attinenza diretta al progetto, l’ammortamento degli strumenti e delle attrezzature per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione. Sono escluse le spese di alloggio, ad eccezione delle spese di alloggio minime necessarie per i partecipanti che sono lavoratori con disabilità; – costi dei servizi di consulenza connessi al progetto di formazione;
– spese di personale relative ai partecipanti alla formazione e le spese generali indirette (spese amministrative, locazione, spese generali) per le ore durante le quali i partecipanti hanno seguito la formazione.
Sono ammissibili anche le eventuali spese relative al personale dipendente ordinariamente occupato in uno degli ambiti aziendali individuati nell’allegato A della legge n. 205 del 2017 e che partecipi in veste di docente o tutor alle attività di formazione ammissibili.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo; e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione in F24.
OBM consulenza è sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.
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