Nuovo Patent Box 2023
L’agenzia delle entrate in data 24 febbraio pubblica le nuove regole sul Patent Box.
In particolare, vengono pubblicati:
•il Provvedimento n 52642 con Modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 48243 del 15 febbraio 2022
•la Circolare n 5 con chiarimenti sulle modifiche alla disciplina del Patent Box
Terminata la consultazione pubblica con gli operatori del settore, arriva la versione definitiva della circolare sul nuovo Patent box introdotto dal Dl n. 146/2021.
Cos’è? Principali Novità
L’attuale Patent box è un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d’impresa.
Nel nuovo regime l’attribuzione dell’agevolazione fiscale è direttamente collegata al sostenimento delle spese per il potenziamento e la creazione dei beni immateriali che generano valore (è quindi un regime “front-end”).
Il nuovo Patent box mantiene i principi di base e i requisiti sostanziali del precedente regime.
Tra le differenze rispetto al passato, il fatto che il nuovo beneficio si traduce in una deduzione fiscale maggiorata dei costi di ricerca e sviluppo riferibili a determinate tipologie di beni immateriali da esporre nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta di riferimento.
Il contribuente, pertanto, beneficia direttamente e autonomamente dell’agevolazione, al momento della dichiarazione dei redditi.
La circolare chiarisce che il nuovo Patent box può essere applicato a partire dalla data di entrata in vigore del Dl n.146/2021.
A partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021 non sono pertanto più esercitabili le opzioni relative al precedente regime.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il nuovo regime Patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare cosiddetto periodo d’imposta ‘a cavallo’ potranno fruire del regime a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.
Ad esempio, in caso di periodo d’imposta che termina il 31 ottobre, sarà possibile esercitare l’opzione a partire dal periodo d’imposta che va dal 1° novembre 2020 al 31 ottobre 2021.
Nuovo patent box: il periodo transitorio
La Circolare n 5 fornisce alcune indicazioni sul regime transitorio.
In particolare, i contribuenti che vogliono passare al nuovo regime devono comunicare la rinuncia alla procedura di accordo preventivo tramite Pec o con raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio presso il quale la procedura è pendente.
La rinuncia va inviata anche se il contribuente ha presentato istanza di rinnovo di un accordo preventivo già sottoscritto. La possibilità di transitare nel nuovo regime è riconosciuta nel caso in cui non sia stato ancora sottoscritto con l’Agenzia un accordo a conclusione della procedura pendente.
I contribuenti possono anche permanere nel precedente regime di Patent box, a condizione che sia stata validamente esercitata un’opzione relativa ai periodi d’imposta antecedenti al 2021.
In questo caso, chi intende stipulare un accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria può concludere una procedura già avviata sotto il precedente regime.
Spese Ammissibili
I beni immateriali agevolabili sono i seguenti:
a)software protetto da copyright;
b)brevetti industriali – ivi inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione – i brevetti per modello d’utilità, nonché i brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
c)disegni e modelli, giuridicamente tutelati;
d)due o più beni immateriali tra quelli indicati nelle precedenti lettere da a) a c), collegatitra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di unafamiglia di prodotti, o di un processo, o di un gruppo di processi, sia subordinata all’uso congiuntodegli stessi.
Per “software protetto da copyright”, la cui tutela è garantita dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 (c.d. legge sul diritto di autore), si intendono i programmi per elaboratore, in qualunque forma espressi, purché originali e quale risultato di creazione intellettuale dell’autore.
Restano esclusi dalla tutela accordata dalla legge sul diritto di autore le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso.
Per “brevetti industriali” si intendono:
a)i brevetti per invenzione;
b)i brevetti per modello di utilità;
c)i brevetti per nuove varietà vegetali;
d)le topografie di prodotti a semiconduttori;
e)il certificato complementare per prodotti medicinali;
f)il certificato complementare per prodotti fitosanitari.
Per disegni e modelli “giuridicamente tutelati”, si intendono:
a)i disegni e modelli registrati;
b)i disegni e modelli comunitari non registrati che possiedano i requisiti di registrabilità, la cuitutela dura per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello è statodivulgato al pubblico per la prima volta nella Comunità (di cui all’articolo 11 del Regolamento CE n.6/2002 del Consiglio, del 12 dicembre 2001, su disegni e modelli comunitari);
c)il disegno industriale che presenti di per sé carattere creativo e valore artistico (ai sensidell’articolo 2, comma 1, n. 10, della legge 22 aprile 1941, n. 633 in materia di diritto d’autore e dialtri diritti connessi al suo esercizio).
Le attività rilevanti sono quelle da cui derivano i costi che possono essere oggetto della maggiorazione del 110%, quali:
a)attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell’articolo 2 delDecreto MISE;
b)le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell’articolo 3 del DecretoMISE;
c)le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell’articolo 4 del DecretoMISE;
d)le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Link alla Documentazione Ufficiale
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