POSSIBILITÀ DI RECUPERO FINO AL 25% : Energia Elettrica
Se la vostra Azienda è dotata di un contatore di energia elettrica di potenza PARI o SUPERIORE a 16,5 KW, non esitate a CONTATTARCI per capire, se in possesso dei requisiti richiesti, come RECUPERARE fino al 25% della spesa sostenuta in Credito d’imposta.
A seguire le informazioni tratte dall’ultima circolare pubblicata dall’Agenzia delle Entrate al riguardo.
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Circolare 13/E avente oggetto i primi chiarimenti in materia di credito d’imposta per le imprese energivore e non, introdotti con i decreti “Sostegni-ter” (DL 27 gennaio 2022 n.4) “Energia” (DL 1° marzo 2022 n.17) e “Aiuti” (DL 21 marzo 2022 n.21), per contrastare gli effetti negativi dovuti agli incrementi dei prezzi dell’energia e del gas naturale, causati dalla grave crisi internazionale in atto Russia-Ucraina.
Credito d’imposta per imprese energivore relativo al primo trimestre 2022
L’art. 15 del Decreto Sostegni ter prevede il riconoscimento di un credito d’imposta per le imprese energivore, per spese relative all’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il primo trimestre 2022.
Le condizioni affinché un’impresa ne risulti beneficiaria sono:
- Impresa qualificabile come “a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del DM 21 dicembre 2017;
- Iscrizione all’elenco CSEA – Cassa per i servizi energetici e ambientali (richiesta per l’anno 2022);
- I costi medi per kWh della componente energia elettrica, riferibili all’ultimo trimestre 2021, hanno subito un incremento in misura superiore al 30% del costo relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019.
In base alla definizione “impresa energivora” introdotta dal DM 21 dicembre 2017 si considerano tali le imprese che hanno un consumo medio di energia, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:
- operano nei settori dell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020, ovvero: estrazione di minerali, produzione di oli e grassi, tessitura, produzione di cemento, fabbricazione di componenti elettronici, etc.;
- operano nei settori dell’Allegato 5 all’anzidetta Disciplina (altri settori minerari e manifatturieri non inclusi nell’Allegato 3) e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al c.d. VAL, ossia al valore medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato (al netto di eventuali imposte indirette e di eventuali sussidi), non inferiore al 20%;
- non rientrano fra quelle di cui ai precedenti punti, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) in attuazione dell’articolo 39 del decreto-legge n. 83 del 2012.
Ai fini del calcolo del costo medio si tiene conto dei costi sostenuti per l’energia elettrica (incluse le perdite di rete), il dispacciamento (inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità) e la commercializzazione.
Tali voci in fattura sono generalmente indicate alla voce “spesa per la materia energia”. Non rileva che il prezzo di acquisto della stessa sia variabile o predeterminato in misura fissa.
Sono esclusi ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.
Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° ottobre 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento, questo si assume pari a 59,91 euro/MWh. Le imprese che riscontrano l’incremento richiesto rispetto al parametro di cui sopra, possono fruire del credito d’imposta, sempre che risultino iscritte nell’elenco CSEA, per l’anno 2022.
Nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di uno studio predisposto dall’impresa interessata…», soggetti a verifica ex post da parte della CSEA. «Successivamente, si utilizza la media dei dati disponibili, fino alla possibilità di utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento…». La determinazione dei valori di consumo e fatturato è effettuata in modo analogo per le imprese costituite da meno di quattro anni.
Dettagli agevolazione
Il Credito d’imposta pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022 (1° gennaio – 31 marzo 2022). È necessario che le spese siano state sostenute ed il sostenimento delle spese sia comprovato da fatture di acquisto, il credito d’imposta sia calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre. Occorre pertanto che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.
Il credito è utilizzato esclusivamente in compensazione tramite F24 entro il 31 dicembre 2022 e a partire dal momento di maturazione dello stesso per tale intendendosi la data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo.
L’utilizzo in compensazione in un momento antecedente rispetto alla conclusione del trimestre di riferimento è ammesso a condizione che le spese per l’acquisto dell’energia elettrica consumata, con riferimento alle quali è calcolato il credito d’imposta spettante, possano considerarsi sostenute nel predetto trimestre e il loro sostenimento sia documentato mediante il possesso delle fatture di acquisto (Codice tributo: 6960).
Credito di imposta per imprese energivore relativo al secondo trimestre 2022
L’articolo 4 DL Energia ha previsto di credito d’imposta per le imprese energivore, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, con le seguenti condizioni:
- Impresa qualificabile come “a forte consumo di energia elettrica” ai sensi del DM 21 dicembre 2017;
- Iscrizione all’elenco CSEA;
- I costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi devono aver subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.
Il credito d’imposta è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l’energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo trimestre 2022. In tal caso, «l’incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall’impresa per la produzione della medesima energia elettrica».
Per le imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento, questo si assume pari a 69,26 euro/MWh. Le imprese che riscontrano l’incremento richiesto rispetto al parametro di cui sopra, possono fruire del credito d’imposta, sempreché risultino iscritte nell’elenco CSEA, per l’anno 2022.
Dettagli agevolazione
Il credito d’imposta pari al 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022 (1° aprile – 30 giugno 2022).
È necessario che le spese siano state sostenute ed il sostenimento delle spese sia comprovato da fatture di acquisto, il credito d’imposta sia calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al secondo semestre (Codice tributo: 6961).
Per quanto riguarda la produzione e l’autoconsumo dell’energia elettrica, il relativo credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale della stessa, pari alla media, relativa al secondo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. La produzione e l’autoconsumo devono essere comprovati mediante idonea documentazione, che consenta di attestarne, tra l’altro, l’effettiva corrispondenza quantitativa; in particolare, nel caso in cui dovesse mancare tale corrispondenza, il credito d’imposta sarà parametrato al minore tra i due valori.
Credito di imposta a favore delle imprese “NON energivore” per l’acquisto di energia relativa al secondo trimestre 2022
L’articolo 3 del Decreto Ucraina (DL 21/2022) ha previsto credito d’imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l’energia elettrica acquistata ed impiegata nell’attività economica durante il secondo trimestre 2022, in favore delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW diverse dalle imprese energivore.
Tali imprese possono beneficiare del contributo a condizione che:
- Impresa dotata di contatore di energia pari o superiore a 16,5 kW;
- il prezzo di acquisto della componente energia, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.
Con riferimento alle imprese non ancora costituite alla data del 1° gennaio 2019, in assenza di dati relativi al parametro iniziale di riferimento, questo si assume pari a 69,26 euro/MWh. Le imprese che riscontrano l’incremento richiesto rispetto al parametro di cui sopra, possono fruire del credito d’imposta.
Dettagli agevolazione
Il Credito d’imposta è pari al 12% della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre dell’anno 2022 (1° aprile – 30 giugno 2022), comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.
È necessario che le spese siano state sostenute ed il sostenimento delle spese sia comprovato da fatture di acquisto, il credito d’imposta sia calcolato sulla base dei consumi effettivi relativi al primo trimestre (Codice tributo: 6963). Occorre pertanto che l’impresa faccia riferimento ai consumi effettivi indicati nelle fatture di conguaglio, limitatamente ai mesi oggetto della norma.
Il Credito d’imposta per le imprese energivore è cedibile?
Come già disciplinato negli articoli 9 e 3 del Decreto Aiuti, la cessione del credito d’imposta è consentita in alternativa alla fruizione diretta, sempre entro il 31 dicembre 2022 e solo per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. L’utilizzo parziale di ciascun credito in compensazione tramite modello F24 impedisce la cessione della quota non utilizzata.
È consentito effettuare due ulteriori cessioni, successive alla prima, solo a favore di:
- banche e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all’albo;
- imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.
In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta oggetto di cessione.
Le modalità attuative della cessione sono demandate ad un successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.
Cumulabilità
La misura ammette il cumulo con altre misure di favore, fiscali e non, sugli stessi costi ammissibili al credito d’imposta, nel limite massimo rappresentato dal costo sostenuto, tenendo conto anche del beneficio dato dall’irrilevanza ai fini fiscali del credito d’imposta.
OBM consulenza è sempre a disposizione per maggiori informazioni o chiarimenti.
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